
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA LAUTSI contro ITALIA
(Richiesta
n° 30814/06)
SENTENZA
STRASBURGO, 3 novembre 2009
Questa
sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite
all'articolo 44 § 2 della Convenzione.
Può subire
ritocchi di forma.
Traduzione in italiano di Laura Morandi e Bruno Moretti Turri
dalla versione originale in francese (file PDF 370 KB)
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Nella causa Lautsi
contro Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione)
si riunisce in camera di consiglio composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e di Sally Dollé, cancelliera di sezione,
dopo averne deliberato in camera di consiglio il 13 ottobre 2009,
rende nota questa sentenza, adottata a questa data:
PROCEDURA
1. All’origine del procedimento c’è una
richiesta (n° 30814/06) diretta contro la Repubblica italiana
da una cittadina di questo Stato, la Sig.ra Soile Lautsi (“la
ricorrente”) che ha investito la Corte il 27 luglio 2006 in
virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (“la Convenzione”). Agisce nel suo
nome e in nome dei suoi due bambini, Dataico e Sami Albertin.
2. La ricorrente è rappresentata da N. Paoletti, avvocato a
Roma. Il governo italiano (“il Governo”)
è rappresentato da E. Spatafora e dal suo assistente N.
Lettieri.
3. La ricorrente adduceva che l’esposizione del crocefisso
nell’aula della scuola pubblica frequentata dai suoi bambini
era un’ingerenza incompatibile con la libertà di
pensiero e di religione e con il diritto a un’istruzione e a
un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche.
4. Il 1° luglio 2008 la Corte ha deciso di comunicare la
richiesta al Governo. Facendo valere le disposizioni
dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso
che sarebbero esaminati allo stesso tempo ammissibilità e
fondamento del procedimento.
5. Tanto la ricorrente quanto il Governo hanno depositato osservazioni
scritte sul procedimento (articolo 59 § 1 del regolamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE
6. La ricorrente risiede a Abano Terme e ha due bambini, Dataico e Sami
Albertin. Questi ultimi, rispettivamente all’epoca di undici
e tredici anni, frequentavano nel 2001-2002 la scuola pubblica
“Istituto comprensivo Statale Vittorino da Feltre”,
ad Abano Terme.
7. Le classi avevano tutte un crocifisso, ciò che la
ricorrente riteneva contrario al principio di laicità
secondo il quale desiderava istruire i suoi bambini. Sollevava questa
questione nel corso di una riunione organizzata 22 aprile 2002 a scuola
e faceva presente il principio (stabilito dalla Corte di cassazione
italiana, sentenza n. 4273 del 1° marzo 2000) per cui la
presenza di un crocifisso nelle classi quando queste diventano urne per
le elezioni politiche era stato già giudicato contrario al
principio di laicità dello Stato.
8. Il 27 maggio 2002 la direzione della scuola decideva tuttavia di
lasciare i crocifissi nelle classi.
9. Il 23 luglio 2002 la ricorrente impugnava questa decisione davanti
al Tribunale amministrativo della regione Veneto. Basandosi sugli
articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull’articolo 9
della Convenzione, ella adduceva la violazione del principio di
laicità. Inoltre, denunciava una violazione del principio
d’imparzialità dell’amministrazione
pubblica (articolo 97 della Costituzione). Così chiedeva al
tribunale di investire la Corte Costituzionale della questione di
costituzionalità.
10. Il 3 ottobre 2007 il ministero della Pubblica istruzione, che ha
emanato la direttiva n. 2666 che raccomanda ai direttori delle scuole
di esporre il crocifisso, si costituiva quindi parte nella procedura
sostenendo che la decisione in questione si basava
sull’articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924
e sull’articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile
1928 (disposizioni precedenti alla Costituzione italiana e agli accordi
tra l’Italia e Santa Sede).
11. Il 14 gennaio 2004 il tribunale amministrativo del Veneto riteneva,
tenuto conto del principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19
e 20 della Costituzione) che la questione di
costituzionalità non era palesemente infondata e di
conseguenza investiva della questione la Corte costituzionale. Inoltre
vista la libertà d’insegnamento e visto
l’obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta
agli allievi, ai genitori degli allievi e ai professori e favorivano la
religione cristiana a detrimento di altre religioni. La ricorrente si
costituiva quindi parte nella procedura dinanzi alla Corte
costituzionale. Il governo sosteneva che la presenza del crocifisso
nelle classi era «un fatto naturale» in quanto il
crocifisso non era soltanto un simbolo religioso ma anche «il
simbolo della Chiesa Cattolica», che è la sola
Chiesa nominata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque
dedurne che il crocifisso era indirettamente un simbolo dello Stato
italiano.
12. Con un’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389, la Corte
Costituzionale si definiva incompetente, dato che le disposizioni nella
controversia in essere non erano leggi dello Stato, ma regolamenti che
non avevano forza di legge (vedi paragrafo 26).
13. La procedura dinanzi al tribunale amministrativo quindi riprendeva.
Con una sentenza del 17 marzo 2005 n° 1110, il tribunale
amministrativo respinse il ricorso della ricorrente. Riteneva che il
crocifisso fosse allo stesso tempo il simbolo della storia e della
cultura italiane, e quindi dell’identità italiana,
e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di
tolleranza come pure della laicità dello Stato.
14. La ricorrente faceva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.
15. Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato
respingeva il ricorso, poiché riteneva che il crocifisso era
diventato uno dei valori laici della Costituzione italiana e
rappresentava i valori della vita civile.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE
16. L’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale a
un’epoca precedente all’unità
d’Italia. Infatti, l’articolo 140 del regio decreto
n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna
stabiliva che «ogni
scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di
un crocifisso».
17. Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del
Regno di Piemonte-Sardegna diventava lo Statuto italiano. Enunciava che
«la religione
cattolica apostolica e romana (era) la sola religione di Stato. Gli
altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la
legge».
18. La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20
settembre 1870, a seguito della quale Roma fu proclamata capitale del
nuovo Regno d’Italia, causò una crisi delle
relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Con la legge n. 214 del
13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò
unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al
Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare
dell’attività religiosa.
19. All’avvento del fascismo lo Stato adottò una
serie di circolari miranti a fare rispettare l’obbligo di
esporre il crocifisso nelle aule.
La circolare del ministero della Pubblica istruzione n. 68 del 22
novembre il 1922 recitava: «In
questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno
l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti.
Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e
soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato
così come all’unità della nazione.
Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno
l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i
due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale».
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del
26 maggio 1926 affermava: «Il
simbolo della nostra religione, sacro per la fede quanto per il
sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa
che nelle università e negli altri istituti superiori affina
il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche
alle quali è destinata».
20. L’articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile
1924 (regolamento interno degli istituti d’istruzione
secondari del Regno) recitava: «Ogni
scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il
ritratto del re».
L’articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928
(approvazione di regolamento generale dei servizi
d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era
fra «le
attrezzature e materiali necessari alle aule delle scuole».
Le giurisdizioni nazionali hanno considerato che queste due
disposizioni erano sempre in vigore ed applicabili al caso in specie.
21. I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929,
segnarono la "Conciliazione" tra lo Stato italiano e la Chiesa
cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale
dello Stato italiano. L’articolo 1 del Trattato era
così formulato: «L’Italia
riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1
dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo il quale la religione
cattolica, apostolica e romana è la sola religione di
Stato».
22. Nel 1948 lo Stato italiano adottava la Costituzione repubblicana.
L’articolo 7 di questa riconosceva esplicitamente che lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti
e sovrani. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica è
regolata dai Patti Lateranensi e le modifiche di questi accettate dalle
due parti non esigono procedura di revisione costituzionale.
L’articolo 8 enunciava che le confessioni religiose diverse
da quella cattolica «hanno
il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, fintanto che non si
oppongono all’ordinamento giuridico italiano».
Le relazioni tra lo Stato e queste altre confessioni «sono stabilite dalla
legge sulla base di intese con il loro rispettivi
rappresentanti».
23. La religione cattolica ha cambiato statuto in seguito alla
ratifica, con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, della prima
disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il
Vaticano del 18 febbraio 1984, modificanti i Patti Lateranensi del
1929. Il principio, proclamato nei Patti Lateranensi secondo cui la
religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano era
considerato come non più in vigore.
24. La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20
novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che
principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza
distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di eguale
libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (articolo
8) stabilisce che l’atteggiamento dello Stato deve essere
segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente
dal numero di membri di una religione o di un’altra (vedere
sentenze n. 925/88; 440/95; 329/97) né
dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di
diritti dell’una o dell’ altra (vedere sentenza n.
329/97).
La protezione uguale della coscienza di ogni persona che aderisce a una
religione è indipendente dalla religione scelta (vedere
sentenza n. 440/95), cosa che non è in contraddizione con la
possibilità di una diversa regolamentazione delle relazioni
tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione. Una tale posizione di equidistanza e di
imparzialità è il riflesso del principio di
laicità che per la Corte costituzionale ha natura di
«principio supremo» (vedere sentenza n. 203/89;
259/90; 195/93; 329/97) e che caratterizza lo Stato in senso
pluralista. Le credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere
insieme nell’uguaglianza e nella libertà (vedere
sentenza n. 440/95).
25. Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha
esaminato la questione del carattere non obbligatorio
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. In questa occasione, ha affermato che la Costituzione
conteneva il principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e
20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato
esplicitamente abbandonato nel 1985, ai sensi del protocollo
addizionale ai nuovi accordi con la Santa Sede.
26. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi
sull’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche,
ha risposto con l’’ordinanza del 15 dicembre 2004
n. 389 (vedi sopra). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato
palesemente inammissibile la questione sollevata poiché essa
aveva per oggetto delle disposizioni regolamentari, sprovviste di forza
di legge, che quindi sfuggivano alla sua giurisdizione.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL'ARTICOLO 2 DEL
PROTOCOLLO N° 1 ESAMINATO CONGIUNTAMENTE
ALL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE
27. La ricorrente sostiene, nel suo nome e in nome dei suoi bambini,
che l’esposizione del crocifisso nella scuola pubblica
frequentata da questi ha costituito un’ingerenza
incompatibile con il suo diritto di garantire loro
un’istruzione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni
religiose e filosofiche ai sensi dell’articolo 2 del
Protocollo n. 1, disposizione che è formulata come segue:
«Nessuno
può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione.
Lo Stato, nell’ esercizio delle funzioni nel settore
dell’istruzione e dell’insegnamento,
rispetterà il diritto dei genitori a veder garantiti
l’istruzione e l’insegnamento conformemente alle
loro convinzioni religiose e filosofiche».
Inoltre la ricorrente adduce che l’esposizione del crocifisso
va contro anche la sua libertà di pensiero e di religione
stabilita dall’articolo 9 della Convenzione, che enuncia:
«1. Ogni
persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare
religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare
la sua religione o la sua convinzione individualmente o
collettivamente, in pubblico o privato, con il culto,
l’insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti.
2. La libertà
di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può
essere oggetto di altre restrizioni rispetto a quelle che, previste
dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione
dell’ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla
protezione dei diritti e libertà degli altri».
28. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla
ricevibilità
29. La Corte constata che le obiezioni formulate dalla ricorrente non
sono palesemente infondate ai sensi dell’articolo 35
§ 3 della Convenzione. Nota inoltre che dette obiezioni non
hanno alcun formale motivo di irrecevibilità. Occorre dunque
dichiararli ammissibili.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
a) La ricorrente
30. La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni
pertinenti. Ella osserva che l’esposizione del crocifisso si
fonda, secondo la giurisdizione nazionale italiana, su disposizioni del
1924 e del 1928 che sono sempre in vigore, benché precedenti
sia la Costituzione italiana sia gli accordi del 1984 con la Santa Sede
e al protocollo addizionale a questi. Ma le disposizioni controverse
sono sfuggite al controllo di costituzionalità,
poiché la Corte costituzionale non avrebbe potuto
pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano a causa
della loro natura di regolamenti e non di leggi dello Stato. Le
disposizioni in causa sono l’eredità di una
concezione confessionale dello Stato che si scontra oggi con il dovere
di laicità di quest’ultimo e viola i diritti
protetti dalla convenzione. Esiste una “questione
religiosa” in Italia, poiché, facendo obbligo di
esporre il crocifisso nelle aule, lo Stato accorda alla religione
cattolica una posizione privilegiata che si traduce in
un’ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente e dei suoi
bambini e nel diritto della ricorrente a istruire i suoi bambini
conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come pure con
una forma di discriminazione verso i non cattolici.
31. Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà
soprattutto una connotazione religiosa. Il fatto che il crocifisso
abbia altre “chiavi di lettura” non comporta la
perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.
Privilegiare una religione attraverso l’esposizione di un
simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche
– e in questo caso ai figli della ricorrente – che
lo Stato aderisce a una specifica fede religiosa. Mentre in uno Stato
di diritto nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più
vicino a una confessione religiosa che a un’altra, e
soprattutto non le persone che sono più influenzabili a
causa della loro giovane età.
32. Per la ricorrente, questa situazione ha tra l’altro
alcune ripercussioni come una pressione incontestabile sui minori e
dà la sensazione che lo Stato sia più lontano da
quelli che non si riconoscono in questa confessione. La nozione di
laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare
prova di equidistanza rispetto a tutte le religioni, poiché
non dovrebbe essere percepito come più vicino ad alcuni
cittadini che ad altri.
Lo Stato dovrebbe garantire a tutti i cittadini la libertà
di coscienza, incominciando con un’istruzione pubblica atta a
forgiare l’autonomia e libertà di pensiero della
persona, nel rispetto dei diritti garantiti da Convenzione.
33. Quanto al punto di sapere se un insegnante sarebbe libero di
esporre altri simboli religiosi in una sala di classe, la risposta
sarebbe negativa, visto l’assenza di disposizioni che lo
permettono.
b) Il Governo
34. Il governo sostiene che il problema sollevato dalla presente
richiesta esce dal quadro propriamente giuridico per tracimare nel
terreno della filosofia. Infatti si tratta di determinare se la
presenza di un simbolo che ha un’origine e un significato
religiosi è in sé una circostanza tale da
influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con
la Convenzione.
35. Se il crocifisso è certamente un simbolo religioso,
riveste tuttavia anche altri significati. Avrebbe anche un significato
etico, comprensibile ed apprezzabile indipendentemente
dall’adesione alla tradizione religiosa o storica
poiché evoca principi che possono essere condivisi anche da
quanti non professano la fede cristiana (non violenza, uguale
dignità di tutti gli esseri umani, giustizia, primato
dell’individuo sul gruppo, amore per il prossimo e perdono
dei nemici). Certo, i valori che fondano oggi le società
democratiche hanno la loro origine anche nel pensiero di autori non
credenti e addirittura opposti al cristianesimo. Tuttavia, il
pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, a
causa della loro istruzione e dell’ambiente nel quale sono
stati formati. In conclusione, i valori democratici oggi affonderebbero
le loro radici in un passato più lontano, quello del
messaggio evangelico. Il messaggio del crocifisso sarebbe
dunque un messaggio umanista, che può essere letto
in modo indipendente della sua dimensione religiosa, costituito da un
insieme di principi ed di valori che formano la base delle nostre
democrazie.
Il crocifisso, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente
compatibile con la laicità e accettabile anche dai non
cristiani e dai non credenti, che possono accettarlo nella misura in
cui evoca l’origine di questi principi e di questi valori. In
conclusione, potendo il simbolo del crocifisso essere percepito come
sprovvisto di significato religioso, la sua esposizione in un luogo
pubblico non costituirebbe in sé un danno ai diritti e alla
libertà garantiti dalla Convenzione.
36. Secondo il governo, questa conclusione sarebbe consolidata
dall’analisi della giurisprudenza della Corte che esige
un’ingerenza molto più attiva della semplice
esposizione di un simbolo per constatare un limite ai diritti e alla
libertà. Così, secondo il governo,
c’è ad esempio un’ingerenza attiva che
ha comportato la violazione dell’articolo 2 del Protocollo
n° 1 nel procedimento Folgerø
(Folgerø ed altri c. Norvegia, (GC), n°
15472/02, CEDU 2007-VIII).
In questo caso invece non è indiscussione la
libertà di aderire o meno a una religione, poiché
in Italia questa libertà è interamente garantita.
Non si tratta neppure della libertà di praticare una
religione o di non praticarne nessuna: il crocifisso infatti
è sì esposto nelle aule ma non viene in alcun
modo chiesto agli insegnanti o agli allievi di fare il segno della
croce, né di omaggiarlo in alcun modo, né
tantomeno di recitare preghiere in classe. Infine non è
neppure richiesto loro di prestare alcuna attenzione al crocifisso.
Infine, la libertà di istruire i bambini conformemente alle
convinzioni dei genitori secondo il governo non è in causa:
l’insegnamento in Italia è completamente laico e
pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna vicinanza a
una religione particolare e l’istruzione religiosa
è facoltativa.
37. Riferendosi alla sentenza Kjeldsen,
Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23),
nella quale la Corte non ha constatato una violazione, il governo
sostiene che, quale che sia la sua forza evocatrice,
un’immagine non è paragonabile
all’impatto di un comportamento attivo, quotidiano e
prolungato nel tempo come l’insegnamento. Inoltre chiunque ha
la possibilità di fare istruire i suoi bambini in una scuola
privata o in casa, da parte di precettori.
38. Le autorità nazionali usufruiscono di un grande margine
di valutazione per questioni così complesse e delicate,
strettamente legate alla cultura e alla storia. L’esposizione
di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo
margine di valutazione lasciato agli Stati.
39. Ciò sarebbe tanto vero in quanto in Europa esiste una
varietà di atteggiamenti in materia. A titolo
d’esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari
prevedono la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del
culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, il lutto
nazionale sarebbe proclamato e tutti gli uffici e i negozi sarebbero
chiusi, come avviene in Alsazia.
40. Secondo il governo, l’esposizione del crocifisso non
mette in causa la laicità dello Stato, principio che
è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa
Sede. Non sarebbe neppure il segno di una preferenza per una religione,
perché ricorderebbe solo una tradizione culturale e dei
valori umanisti condivisi da altre persone rispetto ai cristiani. In
conclusione, l’esposizione del crocifisso non va contro il
dovere di imparzialità e di neutralità dello
Stato.
41. D’altra parte, nota il governo, non esistono criteri
europei stabiliti sul modo d’interpretare concretamente la
nozione di laicità, e quindi gli Stati hanno un ampio
margine discrezionale in materia. Più precisamente, se
esiste un criterio europeo sul principio della laicità dello
Stato, non ce ne sono invece sulle sue implicazioni concrete e sulla
sua attuazione. Il governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza
e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che va a proibire
la semplice esposizione di simboli. Altrimenti, darebbe un contenuto
materiale predeterminato al principio di laicità, cosa che
andrebbe contro la diversità legittima degli approcci
nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.
42. Il governo non sostiene quindi che sia necessario, opportuno o
auspicabile mantenere il crocifisso nelle sale di classe, ma
semplicemente sostiene che la scelta di mantenerlo o no dipende dalla
politica e risponde dunque a criteri di opportunità, e non
di legalità. Nell’evoluzione storica del diritto
nazionale descritta dalla ricorrente, che il governo non contesta,
occorre tuttavia capire che la Repubblica italiana, benché
laica, ha deciso liberamente di conservare il crocifisso nelle aule per
varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un
compromesso con le componenti di ispirazione cristiana che
rappresentano una parte essenziale della popolazione e con il
sentimento religioso di questa.
43. Quanto a sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri
simboli religiosi in un’aula nessuna disposizione la
proibirebbe.
44. In conclusione, il governo chiede alla Corte di respingere la
richiesta.
c) Il terzo intervenuto
45. Il Greek Helsinki Monitor (“GHM”) contesta le
tesi del governo.
La croce, e più ancora il crocifisso, secondo il GHM non
può che essere percepito come simbolo religioso. Il GHM
contesta così la dichiarazione secondo la quale occorre
vedere nel crocifisso un simbolo diverso da quello religioso e in
particolare un emblema condiviso di valori umanisti; ritiene anzi che
simile posizione sia offensiva per la Chiesa. Inoltre, il governo
italiano non ha indicato un solo non-cristiano che sarebbe
d’accordo con questa teoria. Infine, tutte le altre religioni
vedono nel crocifisso niente altro che un simbolo religioso.
46. Se si segue l’argomentazione del governo secondo la quale
l’esposizione del crocifisso non richiede né alcun
omaggio né alcuna attenzione, sostiene il GHM, occorrerebbe
chiedersi allora perché il crocifisso viene esposto.
L’esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepito come
una venerazione istituzionale di quest’ultimo.
A tale riguardo, il GHM osserva che, secondo i principi direttivi di
Toledo sull’insegnamento relativo alle religioni e
convinzioni nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla
libertà di religione e di pensiero
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa – “OSCE”), la presenza di tale
simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma
d’insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando
l’impressione che questa religione particolare è
favorita rispetto alle altre. Se la Corte, nel procedimento
Folgerø, ha affermato che la partecipazione ad
attività religiose può esercitare
un’influenza sui bambini, allora, secondo il GHM,
l’esposizione di simboli religiosi può
anch’essa averne una. Occorre anche pensare a situazioni dove
i bambini o i loro genitori potrebbero avere timore di ritorsioni nel
caso decidessero di protestare.
3. Valutazioni della
Corte
d) Princìpi
generali
47. Per quanto riguarda l’interpretazione
dell’articolo 2 del Protocollo n. 1, nell’esercizio
delle funzioni che lo Stato assume nel settore
dell’istruzione e dell’insegnamento, la Corte ha
individuato nella sua giurisprudenza i principi ricordati sotto che
sono pertinenti nel presente procedimento (vedere, in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen
c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A
n° 23, pp 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito,
sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, pp 16-18,
§§ 36-37, Valsamis
c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, Raccolta delle sentenze e
decisioni 1996-VI, pp 2323-2324, §§
25-28, e Folgerø
ed altri c. Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII,
§ 84).
(a) Occorre leggere le due frasi dell’articolo 2 del
Protocollo n. 1 alla luce non soltanto l’una
dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e
10 della Convenzione.
(b) Sul diritto fondamentale all’istruzione si innesta
infatti il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni
religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più
della seconda tra l’insegnamento pubblico e
l’insegnamento privato. La seconda frase
dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la
possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla
preservazione della "società democratica" così
come la concepisce la Convenzione. A causa dei poteri di uno Stato
moderno, è soprattutto l’istruzione pubblica che
deve realizzare quest’obiettivo.
(c) Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso
possibile nel quadro di un’istruzione capace di garantire un
ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione piuttosto
che l’esclusione, indipendentemente dall’origine
sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro
origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di
attività di proselitismo o predicazione; dovrebbe essere un
luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni
filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sui loro
pensieri e rispettive tradizioni.
(d) La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1
implica che lo Stato, date le sue funzioni in materia
d’istruzione e d’insegnamento, vigila
affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei
programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico.
L’articolo proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di
indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni religiose e
filosofiche dei genitori. Questo è un limite da non superare.
(e) Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini
implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in
alcuna religione. La libertà di credere e la
libertà non di credere sono entrambe protette
dall’articolo 9 della Convenzione (vedere l'articolo 11, Young, James e Webster c. Regno
Unito, 13 agosto 1981, §§ 52-57, serie A
n° 44).
Il dovere di neutralità e di imparzialità dello
Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione
da parte di quest’ultimo sulla legittimità delle
convinzioni religiose o delle modalità di espressione di
queste. Nel contesto dell’insegnamento, la
neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (Folgerø, cit.,
§ 84).
Applicazione di questi
princìpi
48. Per la Corte, queste considerazioni conducono all’obbligo
per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente,
credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche
nei posti in cui le persone possono essere particolarmente vulnerabili.
L’istruzione dei bambini rappresenta un settore
particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere
dello Stato è imposto verso coscienze che mancano ancora
(secondo il livello di maturità del bambino) della
capacità critica che permette di prendere distanza rispetto
al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo
Stato in materia religiosa.
49. Applicando i principi qui sopra al presente procedimento, la Corte
deve esaminare la questione intesa ad accertare se lo Stato, imponendo
l’esposizione del crocifisso nelle aule, ha vegliato o meno
nell’esercizio delle sue funzioni di istruzione e di
insegnamento affinché le conoscenze siano diffuse in modo
oggettivo, critico e pluralistico e quindi se ha o no rispettato le
convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, secondo l’
articolo 2 del protocollo n. 1.
50. Per esaminare la questione, la Corte considererà in
particolare la natura del simbolo religioso e il suo impatto su allievi
di una giovane età, in questo caso i figli della ricorrente.
Infatti, nei paesi in cui la grande maggioranza della popolazione
aderisce a una religione precisa, la manifestazione dei riti e dei
simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma,
può costituire una pressione sugli allievi che non praticano
la suddetta religione o su quelli che aderiscono a un’altra
religione (Karaduman c.
Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
51. Il governo giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre
il crocifisso riferendosi al messaggio morale positivo della fede
cristiana, che trascende i valori costituzionali laici, al ruolo della
religione nella storia italiana così come al radicamento di
essa nella tradizione del paese. Attribuisce quindi al crocifisso un
significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla
tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo. Il governo
sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso ma
può anche rappresentare altri valori (vedere Tar del Veneto,
n. 1110 del 17 marzo 2005, § 16, paragrafo 13 sopra).
Secondo la Corte il simbolo del crocifisso ha una pluralità
di significati, fra i quali il significato religioso è
tuttavia predominante.
52. La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule va al
di là del semplice impiego di simboli in contesti storici
specifici. La Corte ha ritenuto in passato che il carattere
tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai
parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della
sua natura religiosa (Buscarini
ed altri c. San Marino [GC], n. 24645/94, CEDU 1999-I).
53. La ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzioni e viola
il diritto dei suoi bambini di non professare la religione cattolica.
Il suo convincimento ha un grado di serietà e di coerenza
sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso
possa essere ragionevolmente rienuta in conflitto con questo. La
ricorrente vede nell’esposizione del crocifisso il segno che
lo Stato favorisce la religione cattolica. Tale è anche il
significato ufficialmente preso in considerazione nella Chiesa
cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale. Di
conseguenza, l’apprensione della ricorrente non è
arbitraria.
54. Le convinzioni della signora Lautsi riguardano così
l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi
bambini (paragrafo 32 sopra), all’epoca di undici e tredici
anni. La Corte riconosce che, per come viene esposto, è
impossibile non osservare il crocifisso nelle aule. Nel contesto
dell’istruzione pubblica, questo è necessariamente
percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e
può di conseguenza essere considerato come “un
segno esterno forte” (Dahlab
c. Svizzera (dic.), n. 42393/98, CEDU 2001-V).
55. La presenza del crocifisso può facilmente essere
considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e
questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico
influenzato da una religione specifica. Ciò che
può essere gradito da alcuni allievi religiosi,
può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre
religioni o per coloro che non professano nessuna religione. Questo
rischio è particolarmente presente negli allievi che
appartengono a minoranze religiose. La libertà
negativa non è limitata all’assenza di servizi
religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e
ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza,
una religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una
protezione particolare se è lo Stato che esprime una
credenza e se la persona è messa in una situazione di cui
non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e con un
sacrificio sproporzionati.
56. L’esposizione di uno o più simboli religiosi
non può giustificarsi né con la richiesta di
altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa
conforme alle loro convinzioni, né, come il governo
sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con
le componenti di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni
di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del
rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è
tenuto alla neutralità confessionale nel quadro
dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai
corsi è richiesta senza considerazione di religione e che
deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. La Corte
non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di
un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la
religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo
educativo che è essenziale alla preservazione
d’una "società democratica" come la concepisce la
Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato
riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale (vedi
paragrafo 24).
57. La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un
simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico
relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo
governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori
di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei
bambini scolarizzati di credere o non di credere. La Corte considera
che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni
sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la
neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in
particolare nel settore dell’ istruzione.
58. Perciò la Corte stabilisce che in questo caso
c’è stata violazione dell’articolo 2 del
protocollo n. 1 e dell’ articolo 9 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE
59. La ricorrente sostiene che l’ingerenza viola anche il
principio di non discriminazione, secondo l’articolo 14 della
convenzione.
La richiedente sostiene che l'ingerenza che ha denunciato sotto il
profilo dell'articolo 9 della Convenzione e dell'articolo 2
del Protocollo n° 1 viola anche il principio di non
discriminazione, consacrato dall'articolo 14 della Convenzione.
60. Il governo contrasta questa tesi.
61. La Corte constata che quest’obiezione non è
palesemente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3
della Convenzione. Nota inoltre che non si presenta alcuna altra
ragione d’irrecevibilità. Occorre dunque
dichiararla ammissibile.
62. Tuttavia, in considerazione delle circostanze del presente
procedimento e del ragionamento che l’ha condotta a
constatare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1
combinato con l’articolo 9 della Convenzione, la Corte
ritiene che non vi sia motivo di esaminare la questione anche per
quanto riguarda l’articolo 14, preso isolatamente o combinato
con le disposizioni sopra.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
63. Alla fine dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte
dichiara che c’è stata violazione della
Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale
dell’alta parte contraente non permette di cancellare le
conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte
danneggiata una soddisfazione equa».
A. Danno.
64. La ricorrente sollecita il pagamento di una somma di
almeno 10.000 EUR per pregiudizio morale.
65. Il governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe
sufficiente. In secondo luogo il governo sostiene che la somma
richiesta è eccessiva e ne richiede il rifiuto o la
riduzione secondo equità.
66. Dato che il governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a
rivedere le disposizioni che disciplinano la presenza del crocifisso
nelle aule, la Corte ritiene che a differenza di ciò che fu
il caso Folgerø
ed altri (sentenza summenzionata, § 109), la
constatazione di violazione non può bastare in questa
fattispecie. Di conseguenza, deliberando secondo equità,
accorda 5.000 EUR a titolo del pregiudizio morale.
B. Spesa e costi
67. La ricorrente chiede inoltre 5.000 EUR per le spese e i costi
impegnati nella procedura a Strasburgo.
68. Il governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua
domanda e suggerisce il rifiuto di questa.
69. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non
può ottenere il rimborso delle sue spese e dei suoi costi se
non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà,
la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto nessun documento
giustificativo in appoggio della sua domanda di rimborso. La Corte
decide quindi di respingere questa richiesta.
C. Interessi moratori
70. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi
moratori sul tasso d’interesse sulla facilità di
prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre
punti percentuali.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’
UNANIMITÀ,
1. Dichiara
la richiesta ammissibile.
2. Stabilisce
che c’è stata violazione dell’articolo 2
del protocollo n° 1 esaminato con l’articolo 9 della
Convenzione.
3. Stabilisce
che non abbia luogo l’esame dell’obiezione riferita
all’ articolo 14 preso isolatamente o combinato con
l’articolo 9 della Convenzione e l’articolo 2 di
Protocollo n° 1;
4. Stabilisce
a) che lo Stato italiano deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a
contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata
definitiva, in base all’articolo 44 § 2 della
Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila euro), per danno morale,
più ogni importo che può essere dovuto a titolo
d’imposta;
b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al
pagamento, questo importo sarà da aumentare in base a un
interesse semplice pari a un tasso uguale a quello di
facilità di prestito marginale della Banca centrale europea
applicabile per questo periodo, aumentato di tre
punti percentuali.
5. Respinge
la domanda di soddisfazione equa per l’eccedenza.
Sentenza redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3
novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77
§§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé, Cancelliere
Françoise Tulkens, Presidente